MIFID
La consulenza in materia di investimenti rappresenta oggi un servizio accessorio che può essere prestato da chiunque, persona fisica o giuridica, senza alcuna preventiva autorizzazione.
A seguito dell’applicazione in Italia della Direttiva MIFID 2004/39/CE, prevista nel termine del 1° novembre 2007, la consulenza in materia di investimenti tornerà ad essere considerata quale servizio di investimento che potrà essere prestato solo dagli intermediari abilitati muniti di specifica autorizzazione amministrativa.
In sostanza, il legislatore comunitario, preso atto della rilevanza e della “potenziale rischiosità” insita nel servizio di consulenza in materia di investimenti, ha ritenuto di riservare l’esercizio di tale attività agli intermediari abilitati, sottoposti a specifiche disposizioni in materia di autorizzazione e regole di condotta applicabili nell’esercizio dell’attività.
C’è da chiedersi, in attesa dei provvedimenti di attuazione da parte del legislatore italiano, quali saranno i precisi confini della definizione dell’attività di consulenza, quali saranno i soggetti che potranno prestare tale attività e, non da ultimo, quali saranno le principali condizioni di esercizio e regole di comportamento.
La Direttiva MIFID 2004/39/CE definisce l’attività di consulenza in materia di investimenti come “la prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa dell’impresa di investimento, riguardo ad una o più operazioni relative a strumenti finanziari” (cfr. art. 4, paragrafo 1, punto 4, Direttiva MIFID 2004/39/CE).
L’elemento caratterizzante dell’attività di consulenza in materia di investimenti è la “personalizzazione”.
Affinché si possa parlare di consulenza è necessario che la “raccomandazione personalizzata” sia diretta ad uno specifico investitore, deve essere basata sulle caratteristiche specifiche della persona e deve avere ad oggetto una specifica operazione di investimento in strumenti finanziari (cfr. art. 52 dalla Direttiva MIFID 2006/73/CE).
Non costituisce consulenza in materia di investimenti, la consulenza in merito a strumenti finanziari fornita in un quotidiano, giornale, rivista o qualsiasi altra pubblicazione destinata al pubblico indistinto (incluso Internet), ovvero attraverso trasmissioni televisive o radiofoniche (cfr. considerando n. 79 della Direttiva MIFID 2006/73/CE).
Al pari, una consulenza “generica” in merito ad un tipo di strumento finanziario non è consulenza sottoposta a riserva di attività, ciò in quanto la consulenza in materia di investimenti quale servizio di investimento deve avere ad oggetto specifici e determinati strumenti finanziari (cfr. considerando n. 81 della Direttiva MIFID 2006/73/CE).
Occorre poi considerare, che la Direttiva 2004/39/CE non si applica “alle persone che forniscono consulenza in materia di investimenti nell’esercizio di un’altra attività professionale” non espressamente disciplinata dalla stessa direttiva, a condizione però che “tale consulenza non sia specificamente rimunerata” (cfr. art. 2, paragrafo 1, lett. j) della Direttiva 2004/39/CE).
Individuata in tal modo la definizione dell’attività di consulenza, è opportuno chiarire quali soggetti potranno essere autorizzati a prestare tale attività riservata. In primo luogo è necessario chiarire che i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che presteranno attività di consulenza saranno riconosciuti quali imprese di investimento e saranno soggetti ai requisiti iniziali previsti per la prestazione dei servizi di investimento (artt. 5-15 della Direttiva MIFID 2004/39/CE).
Al fine di evitare oneri eccessivi a carico dei consulenti, è peraltro previsto un regime di adeguatezza speciale per i soggetti che presteranno esclusivamente il servizio di consulenza in materia di investimenti.
Le imprese di investimento organizzate in forma societaria dovranno avere un capitale iniziale di almeno 50.000 euro, mentre le persone fisiche dovranno sottoscrivere idonea polizza assicurativa contro la responsabilità derivante da negligenza professionale, con copertura assicurativa di almeno 1.500.000 euro all’anno e di almeno 1.000.000 euro per ciascuna richiesta di indennizzo (cfr. art. 67, paragrafo 3, della Direttiva MIFID 2004/39/CE).
Numerose polemiche aveva suscitato il disegno di legge n. 1014 approvato dal Senato in cui si limitava l’esercizio dell’attività di consulenza in materia di investimenti alle banche ed ai soggetti costituiti in forma di società per azioni, escludendo di fatto le persone fisiche.
Siffatta limitazione era in contrasto con quanto previsto dalle Direttive MIFID e rischiava di escludere i c.d. consulenti indipendenti rimunerati a parcella (c.d. “fee only”). Il disegno di legge n. 1014 è stato prontamente emendato ed è stata prevista la possibilità per le persone fisiche di prestare il servizio di consulenza, a condizione che siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia e la Consob.
Nell’esercizio della loro attività tutti i consulenti saranno chiamati al puntuale rispetto delle regole di comportamento che prevedono, tra l’altro, obblighi specifici in materia di identificazione e comunicazione ai clienti delle ipotesi di conflitti di interesse (cfr. art. 18 Direttiva MIFID 2004/39/CE), nonché specifici obblighi in relazione alle informazioni che il consulente è tenuto ad acquisire dal cliente per essere in grado di raccomandare strumenti finanziari adatti al clienti stessi ed adeguati al loro profilo (cfr. art. 19, paragrafo 4 Direttiva MIFID 2004/39/CE).
E’ importante notare che nel caso in cui il consulente non ottenga dal cliente le informazioni circa conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, situazione finanziaria ed obiettivi di investimento, il consulente stesso dovrà astenersi dal prestare attività di consulenza in materia di investimenti (cfr. art. 19, paragrafo 4, della Direttiva 2004/39/CE - art. 35, paragrafo 5, della Direttiva MIFID 2006/73/CE).
Distinta dall’attività di consulenza in materia di investimenti è l’attività di studio, ricerca ed analisi in materia di investimenti, attività qualificata dalla Direttiva MIFID 2004/39/CE come servizio accessorio, non sottoposta ad autorizzazione né a riserva di attività.
L’attività di ricerca ed analisi è il servizio che ha ad oggetto “ricerche o altre informazioni che raccomandino o suggeriscano, esplicitamente o implicitamente, una strategia di investimento, riguardante uno o diversi strumenti finanziari o gli emittenti di strumenti finanziari, compresi i pareri sul valore o il prezzo attuale o futuro di tali strumenti, destinate a canali di distribuzione o al pubblico, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) esse vengano designate o descritte come ricerca in materia di investimenti (…) b) se la raccomandazione in questione venisse fatta dall’impresa di investimento ad un cliente, non costituirebbe consulenza” (cfr. art. 24 della Direttiva MIFID 2006/73/CE).
L’attività di studio, ricerca ed analisi in materia di investimenti è considerata dalla Direttiva MIFID quale sottocategoria delle raccomandazioni di investimento disciplinate dal legislatore comunitario con la Direttiva 2003/125/CE, recepita dal legislatore italiano con la l. 18 aprile 2005, n. 62 il cui art. 9 ha modificato la disciplina delle comunicazioni al pubblico di cui all’art. 114 del d. lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.).
Lo stesso art. 114 del T.U.F. è stato successivamente modificato dalla l. 28 dicembre 2005, n. 262 (c.d. Legge Risparmio”). A tali modifiche della normativa primaria, è seguita poi la modifica dell’art. 69 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (c.d. “Regolamento Emittenti”).
Le “raccomandazioni” di cui alla Direttiva 2003/125/CE e le “ricerche in materia di investimenti” di cui alla Direttiva MIFID sono in un rapporto di genere a specie.
Le caratteristiche proprie della ricerca in materia di investimenti, che la distinguono dalla consulenza sono: la destinazione al pubblico (non quindi al singolo cliente), la riconoscibilità quale ricerca in materia di investimenti e l’inidoneità ad essere qualificata quale consulenza in quanto non “costruita su misura” di un singolo cliente.
E’ importante considerare che la prestazione del servizio di studi, ricerche ed analisi finanziarie, laddove sia svolta da imprese di investimento unitamente ad altri servizi di investimento, è sottoposta alla regolamentazione citata in precedenza in materia di conflitti di interesse e informazioni da ricevere e fornire ai clienti (artt. 18 e 19 della Direttiva MIFID 2004/39/CE).
L’attività di ricerca ed analisi indipendente e specialistica svolta da soggetti che non sono imprese di investimento, non è invece soggetta ai suddetti obblighi in quanto esula dal campo di applicazione della Direttiva 2004/39/CE.
La prossima settimana ci occuperemo delle regole di comportamento che gli intermediari devono rispettare nei rapporti con i clienti e delle distinzioni tra clienti al dettaglio, clienti professionali e controparti qualificate.
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