Contribuenti in allerta: da lunedì 29 ottobre 2007 via libera alle indagini finanziarie mirate. Con la possibilità per gli 007 del fisco di interrogare direttamente e immediatamente il c.d. "Archivio dei rapporti con gli operatori finanziari", l'utilizzo dell'accertamento bancario rischia di essere ancora più penetrante ed efficace. Se il fisco punta con decisione a questa azione di contrasto i contribuenti dovranno munirsi di tutte le precauzioni e gli strumenti, giuridicamente consentiti, per evitare spiacevoli sorprese. La banca dati che si apre agli ispettori tributari, contiene oltre 450 milioni di rapporti (si veda ItaliaOggi del 24 ottobre scorso) ed è costruita ed aggiornata sulla base delle comunicazioni effettuate all'anagrafe tributaria dagli operatori finanziari ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del dpr n. 605/1973
. Al suo interno, ordinati in base al codice fiscale del soggetto sia esso persona fisica o meno, è contenuto un vero e proprio censimento dei più disparati rapporti intrattenuti dai contribuenti. Il vero "pericolo" per i contribuenti si annida sostanzialmente in due direzioni: il censimento da parte del fisco anche delle c.d. operazioni fuori conto o extra-conto e la retroattività dell'eventuale accertamento bancario.Le operazioni fuori conto consistono in tutti quei rapporti, spesso di tipo spot, che un soggetto può effettuare per le più disparate finalità ma che, proprio perché non transitate all'interno della ordinaria rendicontazione bancaria possono apparire, perlomeno in prima battuta, più sospette a un verificatore esterno e allo stesso tempo più difficili da "ricostruire" da parte del soggetto che le ha poste in essere. Fra queste operazioni ricordiamo per esempio il cambio assegni, la richiesta di emissione di assegni circolari dietro presentazione di altri titoli o di denaro contante, l'acquisto di valuta estera etc.Naturalmente tenuto conto della forza probatoria attribuita alle indagini bancarie condotte nei confronti dei soggetti titolari partita Iva e dei soggetti a essi legati da vincoli di parentela e coniugio, il consiglio è quello di limitare al massimo tali operazioni e comunque conservare sempre, per quanto possibile, memoria anche documentale dell'operazione compiuta. Peraltro l'estensione degli obblighi di natura finanziaria e delle presunzioni relative alle somme transitate sui conti correnti anche per gli esercenti attività professionale estende la platea dei soggetti a rischio e per i quali la mancata o insufficiente possibilità di provare il contenuto di queste operazioni, riconducendole più o meno direttamente ai movimenti della contabilità, può costituire facile eccezione da parte degli organi verificatori.Più l'amministrazione finanziaria ha facilità e rapidità d'accesso ai rapporti bancari e finanziari del contribuente, più l'utilizzo di questa particolare modalità di accertamento può essere invasiva soprattutto se combinata da altre forme di ricostruzione più o meno indirette del giro d'affari o del reddito del contribuente.Si pensi ad esempio alla combinazione di strumenti quali il redditometro o gli studi di settore con una successiva indagine finanziaria a 360 gradi sui rapporti che il contribuente e i suoi parenti più stretti intrattengono con banche, società finanziarie, società fiduciarie e altri soggetti.Di fronte alle presunzioni, generalmente semplici, degli strumenti sintetici o induttivi di determinazione del reddito, la presenza all'interno dello stesso periodo d'imposta di movimentazioni in entrata sui conti correnti o di operazioni di sportello per le quali il contribuente, magari a distanza di qualche anno, non riesce a fornire idonea giustificazione anche documentale, può rafforzare l'attività istruttoria del fisco e sfociare in un atto di accertamento difficilmente contrastabile in contraddittorio prima e in contenzioso dopo. In questo senso merita ricordare che la circolare n. 32/E del 19 ottobre 2006 ha chiarito che: "La nuova strumentazione è rivolta a una attività di selezione preventiva al fine di dimensionare più precisamente le indagini e, quindi, di consentire, anche in funzione del rispetto della privacy dei contribuenti, agli uffici procedenti, almeno tendenzialmente, di coinvolgere solo gli intermediari che hanno intrattenuto rapporti con i contribuenti medesimi".Le informazioni contenute nell'archivio saranno utilizzate quindi per le richieste di dati, notizie e documenti di cui all'articolo 32, primo comma, numero 7 del dpr n. 600/73 ai fini delle imposte sui redditi nonché, in materia di imposta sul valore aggiunto, per le stesse richieste effettuate ai sensi dell'articolo 51, secondo comma, numero 7 del dpr n. 633/72.Tornando alle cautele che i contribuenti dovranno ancor di più adottare nel prossimo futuro per contrastare quello che potrebbe essere un vero e proprio tiro incrociato del fisco, occorre ricordare che all'interno dell'archivio dei conti correnti, l'amministrazione finanziaria dispone già di tutte quelle informazioni che consentono di individuare soggetti collegati o collaterali ai rapporti in essere. Si pensi ad esempio alle c.d. deleghe di firma, strumento frequentemente utilizzato per poter movimentare conti correnti intestati ad altri soggetti o ancora alla cointestazione a più soggetti di un medesimo rapporto. In tutte queste ipotesi, d'ora in avanti, nessuno potrà più "bleffare" di fronte agli ispettori fiscali per i quali dette situazioni saranno già note ancor prima che il soggetto passivo possa sospettarlo o averne espressa menzione.Si chiude quindi un cerchio attorno ai contribuenti. La manovra è iniziata con il dl 223/06, la c.d. Visco-Bersani, e si concluderà lunedì prossimo quando le chiavi dell'archivio unico dei conti correnti bancari saranno a disposizione dei funzionari dell'Agenzia delle entrate e dei militari della Guardia di finanza. Tracciabilità degli incassi e dei pagamenti, obbligatorietà della tenuta di uno o più conti correnti dedicati per l'esercizio dell'attività di lavoro autonomo, obbligo di indicazione negli atti di compravendita dei titoli e dei mezzi di pagamento, tutto conduce attorno ad un unico risultato: sempre più difficoltoso se non impossibile utilizzare il denaro contante per effettuare pagamenti o per riscuotere prestazioni.E non sono solo i conti bancari o postali che possono dare dispiaceri ai contribuenti. Sotto la lente del grande fratello fiscale, ossia della banca dati dei movimenti finanziaria contenuta nell'anagrafe tributaria, ci sono anche le operazioni fatte con le società di leasing, con le società finanziarie, con le fiduciarie, con le Sicav, con le Sgr e con tutto il mondo degli intermediari finanziari in genere. Si pensi ad esempio alle particolari comunicazioni che la circolare n. 18/E del 2007 ha previsto per le holding di partecipazioni, iscritte nella sezione speciale ai sensi dell'articolo n. 113 del Tub. Esse devono infatti comunicare all'anagrafe tributaria: partecipazioni detenute, finanziamenti ricevuti dai soci, prestiti obbligazionari, garanzie rilasciate. Particolari tipologie di rapporto sono oggetto di comunicazione anche da parte delle società di leasing per quanto riguarda eventuali cessioni anticipate del contratto, subentri etc.Niente insomma sembra poter più sfuggire e l'aspetto peggiore, per il contribuente, è che il fisco potrà ottenere tutte queste informazioni con estrema semplicità decidendo poi, in un momento successivo, come agire e su quali strumenti o rapporti puntare il dito.Restano comunque tutta una serie di garanzie e tutele a protezione dei soggetti passivi fra le quali ricordiamo le particolari modalità di accesso e di trattamento dei dati contenuti nella c.d. anagrafe dei conti correnti. Le regole in materia sono le seguenti:· Per l'accesso dei dipendenti dell'Agenzia delle entrate, l'autorizzazione del direttore centrale accertamento o del direttore regionale mentre per gli appartenenti al corpo della Guardia di finanza sarà necessaria l'autorizzazione del comandante regionale;· Per il trattamento dei dati il provvedimento del 19 gennaio 2007 ha precisato che le notizie contenute nella banca dati saranno trattate esclusivamente dal personale dell'amministrazione finanziaria incaricato dei controlli;· Per quanto riguarda l'accesso alla banca dati da parte degli agenti della riscossione invece, le informazioni relative all'esistenza e alla natura dei rapporti finanziaria dei contribuenti saranno dagli stessi utilizzabili solo ai fini della riscossione tramite ruolo o previa autorizzazione rilasciata dai direttori generali degli agenti della riscossione.Descritto lo scenario non resta che provare a dare alcuni suggerimenti. I più scoperti di fronte agli accessi bancari sono storicamente i soggetti in contabilità semplificata e i liberi professionisti. È necessario che questi contribuenti contabilizzino e tengano conto e documentazione di ogni movimentazione effettuata sia sui conti correnti dell'attività che sui conti per i quali hanno delega ad operare o altri tipi di accesso. Utilizzare sempre di più e con più frequenza strumenti di facile e sicura tracciabilità che consentono, anche in ipotesi di spese a carattere familiare ed extra-attività lavorativa, di potersi giustificare di fronte al fisco quali: carte di credito, bancomat, ricevute bancarie, bonifico, assegni etc..L'home banking è un altro strumento che grazie alla flessibilità e alla facilità e comodità di utilizzo, nonché ai bassi costi d'impiego, può rivelarsi estremamente utile al proposito.A questo punto per chi vuole dormire sonni tranquilli sembrano esserci una sola soluzione: aprire un conto corrente presso una banca svizzera. Come si suole dire "uomo avvisato, mezzo salvato.
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